Descrizione
CHI SONO I GIUDICI POPOLARI? La legge italiana prevede che per tutti i processi penali celebrati in Corte d’Assise o in Corte d’Assise d’Appello il collegio giudicante sia formato da due giudici togati e sei (Corte d’Assise) o otto (Corte d’Assise d’Appello) giudici popolari. Questi ultimi sono cittadini italiani chiamati a formare le Corti insieme ai giudici togati. Per ogni Corte di Assise e per ogni Corte di Assise di Appello è formata una lista sia per i giudici popolari ordinari, sia per i giudici popolari supplenti. I loro nominativi sono estratti a sorte da apposite liste comunali che vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari; la domanda va presentata entro il 31 luglio).
CHI PUO' ISCRIVERSI AGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI? Dalla nomina a Giudice Popolare sono esclusi i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia, i membri di culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
La richiesta di iscrizione agli Albi dei Giudici Popolari può essere presentata da cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
Per i Giudici popolari delle Corti di assise di appello, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), è richiesto il possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
La nomina a giudice popolare viene effettuata dal Presidente del Tribunale ed è subordinata ai requisiti sopra elencati.
Gli elenchi dei giudici popolari vengono aggiornati con cadenza biennale.
COME FUNZIONA LA NOMINA A GIUDICE POPOLARE? Il cittadino iscritto in uno degli Albi dei Giudici Popolari può essere chiamato a svolgere il suo compito nel corso di un processo penale. Una volta ottenuta la nomina, questa ha la durata di 3 mesi, a meno della prosecuzione del processo. Gli iscritti all'albo dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Chiunque, nominato, può successivamente chiedere - e comunque sempre prima della comparizione o in seduta di comparizione per il giuramento - l’esonero per motivi di salute, allegando alla richiesta idonea certificazione medica. Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma che va da euro 2,58 a euro 15,49, nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato.
Il compenso giornaliero è quello stabilito per legge e tiene conto di eventuali rimborsi per spese di viaggio se l’Ufficio è prestato fuori del comune di residenza, e di eventuali indennità di trasferta o aggiuntive. Attualmente ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.
Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi definitivi dei Giudici popolari - ma che siano in possesso dei requisiti sopra specificati - sono invitati a chiedere all’Ufficio comunale l’iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi, entro il 31 Luglio.
Allegati
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 9 aprile 2025, 09:35